La figura e le funzioni del segretario comunale sono definite dallo Statuto comunale all'art. 53 e seguenti. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo. La sua nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato.
Il segretario comunale ha, fra le altre cose, la funzione di:
svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e coordinarne l'attività;
partecipare, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta e curarne la verbalizzazione;
puó rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalla statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
Al segretario comunale si applicano le disposizioni sulla trasparenza della legge 62/2009, art. 21. I dati sono consultabili nella sezione "Amministrazione trasparente" di questo sito.
Ultimo aggiornamento: 03/10/2024, 10:28
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