Per beneficio di legge la cittadinanza italiana può essere richiesta da:
- straniero il cui padre, madre o nonno sia stato cittadino italiano per nascita, legalmente residente in Italia da almeno due anni al compimento dei 18 anni e che dichiari di voler diventare cittadino entro l'anno successivo;
- straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età. La richiesta è presentata al comune di residenza entro un anno dal compimento della maggiore età.
Per naturalizzazione ordinaria la cittadinanza può essere richiesta da:
- straniero del quale un genitore o un nonno siano stati cittadini italiani per nascita;
- straniero nato in Italia e residente legalmente ed ininterrottamente da almeno 3 anni;
- straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, dopo 5 anni di residenza legale dopo l'adozione;
- straniero che abbia prestato servizio dipendente dello Stato, anche se all'estero, per almeno 5 anni;
- apolide residente legalmente ed ininterrottamente da almeno 5 anni;
- straniero non comunitario residente legalmente e ininterrottamente in Italia da almeno 10 anni;
- cittadini dei Paesi dell'Unione Europea residenti legalmente ed ininterrottamente in Italia da almeno 4 anni.
È richiesta l'assenza di precedenti penali, il rispetto degli obblighi fiscali e l'autosufficienza economica.
Per matrimonio può essere richiesta da:
- coniugi stranieri o apolidi di cittadini italiani, trascorsi almeno 2 anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio o, dopo almeno tre anni dal matrimonio, se residenti all'estero. I termini sono ridotti della metà in presenza di figli, nati o adottati dai coniugi.