Secondo l'art. 12 della Legge n. 162/2014, i coniugi possono comparire direttamente dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero nel Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La separazione davanti all’Ufficiale dello Stato Civile può avvenire solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave e economicamente non autosufficienti.
L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.